Tassazione capital gain: regime dichiarativo o amministrato?

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Cosa si può fare per ottimizzare fiscalmente i profitti da capital gain? Prima di tutto bisogna conoscere alla perfezione le regole che contraddistinguono il regime dichiarativo e quello amministrato, pertanto bisogna capire un po’ come funzionano i due regimi fiscali in questione prima di scegliere di quale avvalersi. Vediamo quindi di procedere per gradi.

Tassazione capital gain: come funziona il regime dichiarativo?

Il regime dichiarativo è un regime fiscale in cui il trader, ossia il contribuente, sceglie di 1) calcolare autonomamente il rendimento dei propri guadagni di portafoglio attraverso l’applicazione del principio “Last in First out” (Ultimo ad entrare, primo ad uscire); 2) incassare il rendimento del capital gain al lordo delle imposte; e 3) calcolare e versare in maniera autonoma le imposte derivanti dal calcolo di cui sopra tenendo conto delle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi.

Il regime dichiarativo, quindi, come dice il nome stesso vuole che sia il trader (contribuente) a dichiarare il guadagno percepito dalle attività di trading e a calcolarci e versarci le tasse.

Il vantaggio di questo regime è dato dal tempo. Con il dichiarativo, infatti, il trader che ha ottenuto un guadagno di capitale andrà a versare le rispettive imposte soltanto un anno dopo. Se ad esempio nel corso del 2017 si guadagnano 1000 euro, le imposte andranno pagate tra giugno e novembre 2018!

Lo svantaggio invece sta nel fatto che questo regime è complesso da gestire: il fatto che sia il trader a doversi sobbarcare gli obblighi formali e sostanziali della dichiarazione potrebbe esser vista come una pratica non alla portata di tutti, per cui il regime dichiarativo presuppone una conoscenza profonda della normativa e anche una certa capacità del trader di riuscire a cavarsela da solo (altrimenti si vedrebbe costretto a farsi aiutare da un commercialista).

Tassazione capital gain: come funziona il regime amministrato?

Il regime amministrato invece riguarda solo le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli finanziari indicati dalle lettere c-ter) e c-quarter) dell’articolo 67 del TUIR. In questo caso la tassazione del capital gain è a carico non del trader, ma dell’intermediario: nel regime amministrato, infatti, la tassazione viene effettuata con ritenuta d’acconto a titolo definitivo, per cui v’è un intermediario che prende il ruolo di sostituto di imposta, esonerando il trader dall’obbligo di qualsivoglia onere.

Il vantaggio del regime amministrativo è dato dalla facilità, visto e considerato che il capital gain viene definito, dichiarato, tassato e pagato da un soggetto diverso dal trader; mentre lo svantaggio sta nel tempo, in quanto in questo caso la tassazione avviene immediatamente e per ogni singola operazione.