Plusvalenze: aumento della tassazione con la riduzione dell’Ires?

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dividendi

La riduzione dell’aliquota Ires dal 27.5% al 24% a partire proprio da questo periodo di imposta, potrebbe produrre un’amara conseguenza. Ma procediamo con ordine. La riforma fiscale Tremonti del 2003 aveva portato l’Irpeg, ora Ires, dal 33% al 27.5%. E ora come sappiamo l’aliquota è stata fatta diminuire al 24% per volontà del governo Renzi e della sua Legge di Stabilità, ma perché mai questa riduzione potrebbe far aumentare la tassazione sulle plusvalenze (pex e non)?

In pratica perché se si dovesse seguire il ragionamento introdotto con il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2008, che modificò le percentuali di concorrenza della quota di reddito a tassazione, di fatto assisteremmo a una sorta di ricalcolo delle percentuali: la percentuale di imponibilità dei dividendi salirebbe dal 49.72% al 58.14%, mentre la quota pex potrebbe passare dal 50.28 al 41.86%.

Il motivo non lo si può capire per bene, però, se non si dà uno sguardo a uno stralcio della relazione che presentò proprio il decreto incriminato (naturalmente bisogna tenere conto delle variazioni introdotte nel tempo, cioè dell’aliquota marginale Irpef che è del 43% e non del 45%, e dell’Ires che scenderà appunto al 24%):

“Il comma 38 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2008 prevede, in particolare, che in relazione alla riduzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dal 33 al 27,5 per cento dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, le percentuali indicate nei richiamati articoli del Tuir sono proporzionalmente rideterminate…

Al riguardo, occorre ricordare come le percentuali attualmente vigenti furono determinate, in occasione della riforma del 2003, muovendo dall’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa scontassero in capo al percettore persona fisica l’aliquota marginale irpef e in modo da garantire sugli utili in questione (e sui capital gains) un prelievo teorico complessivo (risultante, vale a dire, dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota marginale. Conseguentemente, essendo l’aliquota marginale irpef, in vigore al 1° gennaio 2004, pari al 45 per cento, e posto un utile di 100 al lordo dell’Ires, la percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili distribuibili al socio dopo l’assolvimento dell’Ires (pari a 67), doveva essere tale da garantire un prelievo aggiuntivo Irpef pari a 12.

Nel procedere con il presente decreto all’adeguamento delle suddette percentuali di concorso al reddito complessivo, ci si è attenuti al rispetto di tali criteri sistematici. In questo senso, dunque, la misura del 49,72 per cento, indicata nell’articolo 1, è idonea a garantire un prelievo aggiuntivo Irpef tale da portare il prelievo complessivo (società-socio) al 43 per cento. In particolare, ipotizzando un utile prima dell’Ires pari a 100 e, quindi, un dividendo distribuibile pari a 72,5, la misura del 49,72 per cento si ricava dalla formula (15,50/72,5*0,43) e consente di prelevare un importo a titolo di Irpef di 15,50 che sommato al prelievo Ires pari dal 2008 a 27,5 determina un prelievo complessivo pari a quello che si otterrebbe assoggettando l’utile lordo al 43 per cento.”

Qualora questa ipotesi dovesse realizzarsi bisognerebbe capire da quale periodo di imposta scatterebbe l’aumento del peso fiscale su plusvalenze, pex e dividendi. In teoria, considerando che il periodo di imposta in cui l’Ires diminuirà al 24% è il 2017, si può immaginare con una certa sicurezza che questo periodo sarà il 2018, con riferimento, è ovvio, agli utili prodotti l’anno prima.